Brevi note sul D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Brevi note sul D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
(Avv. Antonino Ilacqua - pubblicato il 10 luglio 2008)
Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 titola “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.
Al suo interno si alternano, in un ordine sparso, disposizioni inerenti le materie più diverse, comprese talune norme proprie del settore lavoristico (modifiche più o meno significative di diversi tipi di rapporti di lavoro) e processualistico.
La competenza a stabilire quanto il contenuto del provvedimento in esame - così vario - soddisfi i previsti requisiti di necessità ed urgenza è sicuramente attribuita alla Corte Costituzionale; ma non appare certo, prima facie, che una tale miscellanea di provvedimenti possa determinare quel “caso straordinario di necessità ed urgenza” che, ai sensi del 2° comma dell’art. 77 Cost., legittimi il Governo a ricorrere al decreto-legge.
Neanche nel merito il decreto de quo supera il vaglio di “ragionevolezza”.
Soffermeremo l’attenzione su due delle disposizioni contenute nel Capo IX titolato “Giustizia”.
Il riferimento è, in particolare, agli articoli 50 e 54.
L’art. 50 rubrica “Cancellazione della causa dal ruolo”.
Esso, nel novellare il primo comma dell’art. 181 c.p.c., prevede che, se nessuna delle parti compare alla seconda udienza fissata dopo che la prima è andata deserta, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo.
La lettura semantica della norma porta a ritenere che, alla cancellazione dal ruolo segue oggi, automaticamente, l’estinzione del processo, senza possibilità per le parti inattive di riassumere la causa entro il termine perentorio di un anno.
Lodevole l’intento del legislatore se non fosse per il fatto che nessuna modifica, almeno ad una prima scorsa degli allegati taglia-leggi, è stata apportata all’art. 307 c.p.c. che disciplina, per l’appunto, la riassunzione del processo dopo la cancellazione della causa.
In tale disposizione, infatti, si legge: “…se, dopo la costituzione delle parti, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 181 e dell’art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue”.
Appare già per tabulas, dunque, l’incoerenza del sistema codicistico.
Con la riformulazione dell’art. 181, infatti, andava novellato anche il primo comma dell’art. 307 c.p.c., almeno limitatamente all’inciso “salvo il disposto del secondo comma dell’art. 181 e dell’art. 290 …”.
Presumibilmente, sarebbe stato già sufficiente aggiungere l’espressione “salvo il disposto del primo comma dell’art. 181…”.
Ancora più complesso l’esame dell’art. 54 D.L. 112/’08.
La ratio legislativa, peraltro esplicitata in rubrica, è l’accelerazione del processo amministrativo. Eccedente rispetto al fine appare quindi già il primo comma della norma che, nel limitarsi a ridurre da dieci a cinque anni il termine di perenzione dei ricorsi amministrativi, non accelera alcuna fase processuale attiva.
Anzi, facilitando la perenzione, di fatto agevola lo smaltimento del lavoro arretrato dei giudici di legittimità.
Incomprensibile, malgrado consistenti sforzi interpretativi, il secondo comma.
Se ne riporta, per pronta visione, il testo integrale: “La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b)”
Di quale art. 2 comma 1 stiamo parlando? L’art. 54 è silente!
Vero è che, essendo la domanda di equa riparazione disciplinata nella L. n. 89 del 24 marzo 2001, si presume che il riferimento sia all’articolo 2 della stessa.
Ma, anche a voler seguire detta interpretazione, rimane comunque incomprensibile il senso della norma.
Sostanzialmente l’art. 54 D.L. prevede, al comma 2, l’ablazione del diritto all’equa riparazione - peraltro riconosciuto a livello comunitario - ove il ricorrente non abbia proposto, nel processo amministrativo, la c.d. “istanza di prelievo”.
E’ davvero costituzionale una disposizione che obbliga il soggetto processualmente più debole a depositare, pena la decadenza da un diritto, un atto ad iniziativa di parte per sopperire all’inefficienza del sistema giudiziario nel suo complesso? Qual è il nesso tra la richiesta di giustizia fatta dal ricorrente (la quale va assicurata per il solo fatto che è stato depositato un atto introduttivo) ed il diritto incondizionato a che la stessa venga amministrata in tempi ragionevoli?
Ancora, posto che la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alle Corti d’Appello, chi deve ccertare l’avvenuto deposito dell’istanza di prelievo dinanzi al TAR competente nei processi in corso, visto che le norme processuali hanno immediata applicazione ? [1]
Per non parlare dell’alone di mistero che avvolge l’art. 4, comma 1-ter, lettera b richiamato nell’inciso finale del secondo comma dell’art. 54.
Al riguardo, si segnala che la L. n. 89/’01 ha, all’art. 4, il solo comma 1.
Inoltre, anche a voler immaginare un errore di “trascrizione” (art. 4, comma 1-ter, lettera b, anziché art. 4, comma 1), i testi dell’art. 54 comma 2 D.L. 112/’08 e dell’art. 4 comma 1 L. n. 89/’01 non collimano.
Quest’ultima norma recita: “La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva”.
Quali sarebbero, allora, i sei mesi antecedenti ai sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva previsti nel decreto-legge?
La sentenza, ove non notificata, diventa inoppugnabile, e quindi definitiva, addirittura dopo un anno e 45 giorni; appare allora chiaro come è inimmaginabile la presentazione di un’istanza a processo estinto.
Che l’art. 54 così come formulato abbia lo scopo, nel suo complesso, di accelerare il processo amministrativo è quanto mai discutibile.
Al contrario la disposizione sembra tendere, attraverso cavilli burocratici quali appunto la verifica da parte della Corte d’Appello dell’avvenuto deposito dinanzi al TAR entro un incomprensibile termine decadenziale dell’istanza di prelievo, a negare giustizia al titolare di un diritto riconosciuto a livello comunitario.
E’ possibile allora che la ratio sostanziale dell’articolo sia quella di impedire l’applicazione della legge sul giusto processo e, quindi, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni cagionati dalle lungaggini processuali; ma sicuramente non è quella di assicurare tempi certi della giustizia.
Comunque, visti i dubbi interpretativi ingenerati dall’art. 54 e da altre norme del decreto-legge, auspichiamo che, in sede di conversione, vengano colmate almeno le lacune più macroscopiche.
_________________________
[1] Paolantonio N., “Accelerazione del processo amministrativo”, , in www.giustamm.it.
(pubblicato il 10.7.2008)
Avv. Antonino Ilacqua
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